Statuto

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STATUTO SANNIOIRPINIA LAB APS
(Approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria del 5 Dicembre 2023)

ART. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “SANNIOIRPINIA LAB APS” d’ora in poi Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in Via Casali Interni,83 nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.L’ Associazione opera sul territorio della provincia di Avellino, di quello regionale, limitrofo, ed extra-regionale aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali.
La durata dell’Associazione è illimitata.


ART. 2 (Statuto)

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.


ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


ART. 5 (Finalità e Attività)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017, sono:

Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera p) Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo del 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 D.lgs 117/2017.
L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs 117/2017.
La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso l’associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017.
Per svolgere le attività sopraelencate si prefigge di mettere in atto le seguenti azioni:

– Promozione e realizzazione di iniziative educative, ludiche, culturali;

– Attivazione di corsi di preparazione per la comunicazione istituzionale e marketing per enti pubblici, scolastici, per privati e associazioni;

– Organizzazione di iniziative, scambi culturali per la creazione di opportunità di crescita sociale, culturale ed esperienziale a favore dei giovani;

– Realizzazione di iniziative digitali e multimediali, mostre, seminari, manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia, degli usi della tradizione locale;

– Istituzioni e gestione di centri estivi e invernali con finalità sportive, ricreative, culturali e del tempo libero per favorire l’aggregazione giovanile.

– Collaborazione didattica con istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.  L’associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’associazione può farsi promotrice di attività atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e può attuare qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall’organo di amministrazione.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.


ART. 6 (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’ Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa e rilascio della tessera sociale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono tre categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non


ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea, rappresentante dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.


ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)
Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione:

    1. per recesso volontario comunicato in forma scritta al’organo di amministrazione;
    2. per mancato versamento della quota associativa dell’anno in corso;
    3. per indegnità deliberata dall’organo di amministrazione;
    4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell’organo di amministrazione arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


ART. 10 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione
  • Presidente
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.


ART. 11 (L’assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, e-mail, PEC spedita 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.


ART.12 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:

  • stabilire il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo una delega.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.


ART. 14 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 15 (Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
E’formato da 3 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.
All’organo di amministrazione si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.


ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 17 (Organo di controllo)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.


ART. 19 (Tesoriere)
Il Tesoriere può essere nominato nella riunione d’insediamento dell’organo di amministrazione, all’interno dello stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e dell’organo di amministrazione.


ART. 20 (Segretario)
L’Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

  1. cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  2. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
  3. cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione;
  4. è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;
  5. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’Associazione o dal presidente.

ART. 21 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi (art.7 Dlgs 117/2017);
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017;
  • attività diverse di cui all’art.6 Dlgs purchè consentite, secondarie e strumentali.

ART. 24 (I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.


ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


ART. 26  (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.


ART. 27 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

 


ART. 29 (Personale retribuito)
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’ Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Associazione.


ART. 30  (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se previsto), tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall’organo competente.


ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 32 (Responsabilità dell’Associazione)
L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.


ART. 33 (Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stesso.


ART. 34 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 35 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Letto firmato e sottoscritto.